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Statuto del "Cadillac Club of Switzerland"
del 16/2/98

A. BASE

Art. 1  Nome

Sotto la denominazione "Cadillac Club of Switzerland" (CCS) è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 ss del Codice civile svizzero (CC).

Art. 2  Sede

Sede dell'associazione è il domicilio del rispettivo presidente.

Art. 3  Scopo

- Manutenzione e restauro di tutti i modelli Cadillac e LaSalle
- Scambio di esperienze e fornitura di pezzi di ricambio
- Organizzazione di incontri ed escursioni senza limitazione di annata per le automobili
- Salvaguardia degli interessi dei proprietari di vetture d'epoca e di vetture da amatori
- Ulteriori attività di ogni genere concesse dal comitato direttivo e dall'assemblea dei soci

Art. 4  Durata

L'associazione esiste dal 20 ottobre 1984 con durata illimitata.

B. QUALITA DI SOCIO

Art. 5  Requisiti della qualità di socio

Possono acquistare la qualità di socio le persone fisiche o giuridiche ma anche tutte le associazioni senza una propria personalità giuridica.

Vi sono le categorie seguenti:

- attivi (proprietari di vetture Cadillac e/o LaSalle)

- passivi (amici e amatori delle marche d'auto Cadillac e LaSalle)

- Soci onorari (soci che si sono particolarmente resi benemerito del CCS e che vengono eletti soci onorari dall'assemblea generale su istanza del comitato direttivo o di un socio)

I soci non possono far parte di un'organizzazione le quali attività sono contrarie agli scopi del CCS.

Art. 6  Inizio della qualità di socio

La domanda d'ammissione va presentata per iscritto al presidente del CCS.

La qualità di socio inizia con l'ammissione provvisoria tramite il comitato direttivo ed il pagamento di una quota d'ammissione unica e della quota sociale. La qualità di socio definitiva inizia con l'ammissione tramite l'assemblea dei soci.

Un candidato escluso ha la possibilità di ricorrere la decisione presa dal comitato direttivo e/o l'assemblea dei soci alla prossima assemblea dei soci. Quest'ultima prenderà una decisione definitiva.

Art. 7  Perdita della qualità di socio

La qualità di socio termina in seguito a dimissioni, con l'esclusione o con la morte del socio.

Le dimissioni sono ammesse senza preavviso particolare alla fine di ogni anno civile. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al presidente del CCS.

L'assemblea dei soci può pronunciare l'esclusione di un socio su istanza del comitato direttivo. I motivi per l'esclusione sono soprattutto l'omissione dell'obbligazione contributiva nonchè il pregiudizio della reputazione dell'associazione. L'esclusione può avvenire senza alcune spiegazioni. 

I soci uscenti o esclusi non hanno diritto al patrimonio dell'associazione (art. 73 CC).

Art. 8  Diritti dei soci

8.1 I soci attivi e i soci onorari hanno il diritto di partecipare all'assemblea dei soci, di esercitare il proprio diritto di nomina e dispongono di un voto. Qualora fossero impediti a partecipare personalmente, hanno la possibilità di dare il loro voto per iscritto al presidente nell'ambito dei termini di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 12 o di cedere il loro diritto di voto per l'assemblea dei soci ad un altro socio con una procura.

8.2 I soci passivi e gli amatori possono partecipare all'assemblea dei soci ma non hanno il diritto di voto.

Art. 9  Obblighi dei soci

I soci attivi si impegnano a pagare una quota d'ammissione unica e una quota annua. Inoltre i soci non rispondono dei debiti dell'associazione.

I soci onorari sono esenti dalla quota annua.

Con la sua accessione il socio riconosce lo statuto del CCS. Ne riceve una copia.

C. ORGANIZZAZIONE

Art. 10  Organi

Gli organi dell'associazione sono l'assemblea dei soci, il comitato direttivo e due revisori dei conti.

Art. 11  Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci costituisce l'organo supremo dell'associazione. Essa prende le decisioni su tutto ciò che non è assegnato ad un altro organo tramite lo statuto e in particolare ha i seguenti compiti e competenze:

- stabilire le quote sociali
- modificare lo statuto
- nominare gli organi
- approvare il budget ed il regolamento delle spese
- approvare i conti annuali
- decidere in merito all'ammissione e all'esclusione di soci
- decidere lo scioglimento dell'associazione

Nelle elezioni, in una prima votazione, l'assemblea dei soci decide con la maggioranza assoluta e in una seconda votazione con la maggioranza relativa di tutti i voti rappresentati.

Le decisioni normalmento vengono prese con la maggioranza assoluta dei voti emessi. L'assemblea dei soci è regolarmente costituita ai sensi dell'art. 42 del diritto delle associazioni svizzero.

Le decisioni e le votazioni avvengono di regola apertamente. Ogni socio può richiedere uno scrutinio segreto.

Art. 12  Convocazione dell'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci viene convocata da un membro del comitato direttivo, da un revisore dei conti o da un quinto di tutti i soci dell'associazione. Ha luogo almeno una volta all'inizio dell'anno.

I soci vengono convocati per iscritto un mese prima della data della riunione d'assemblea con indicazione delle trattande. Hanno diritto di presentare la domanda all'assemblea dei soci per completare la lista delle trattande. Essa dev'essere inoltrata al presidente come minimo 10 giorni prima dell'assemblea.

Art. 13  Comitato direttivo

Il comitato direttivo è composto da 5 membri (presidente, vicepresidente, segretario, cassiere e assessore). La durata della carica dei membri del comitato direttivo è di 2 anni. é possibile la rielezione. Il presidente può convocare una riunione del comitato direttivo tutte le volte che lo ritiene necessario. La presidenza viene svolta a cura del presidente o, se questi ne è impedito, dal vicepresidente.

Il comitato direttivo gestisce gli affari correnti dell'associazione e rappresenta quest'ultima verso l'esterno. é regolarmente costituita se sono presenti almeno 4 dei suoi membri. Le decisioni richiedono in ogni caso l'approvazione della maggioranza di tutti i membri presenti del comitato direttivo. In caso di parità di voti, decide quello del presidente (voto decisivo).

Delle deliberazioni viene steso un verbale e possono essere esaminate su richiesta dai soci. Le decisioni del comitato direttivo possono essere solo contestate dall'assemblea dei soci

Il comitato direttivo viene indennizzato per le sue spese secondo il regolamento delle spese separato.

Il comitato direttivo ha la competenza di decidere indipendentemente per acquisti straordinari al di fuori del budget fino ad un importo massimo di Fr. 3'000.- all'anno.

Art. 14  Revisori

I revisori dei conti vengono eletti per una durata di 2 anni. È possibile la rielezione.

Essi controllano i conti dell'associazione, presentano un rapporto per iscritto all'assemblea dei soci e richiedono l'approvazione o il rifiuto del conto. Almeno uno dei due revisori dev'essere presente personalmente all'assemblea dei soci.

Non possono far parte del comitato direttivo.

Art. 15  Anno contabile

L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

C. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16  Modificazione dello statuto

Questo statuto è stato esaminato in tutti i punti con l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci del 31 gennaio 1999. Esso sostituisce tutti gli altri statuti.

Art. 17  Scioglimento e liquidazione

Uno scioglimento del CCS può essere deciso solo tramite un'assemblea dei soci alla quale sono presenti almeno 2/3 di tutti i soci aventi diritto di voto. La decisione di scioglimento richiede una maggioranza di 2/3 dei presenti.

Questi 2/3 decidono sull'impiego di un probabile patrimonio, rispettivamente inventario.

Arion M. Scheifele
Wolfgang Burri
Presidente Segretario


Lupsingen,  16-2-98